Art. 20

LEGGE 29 giugno 1951, n. 489

In vigore dal 22 lug 1951
Nulla è innovato alle disposizioni vigenti circa la esclusione dal rimborso di spese e dalla corresponsione di indennità nei casi di trasferimento a domanda del personale. Sono abrogate le disposizioni vigenti in materia di indennità di missione e di trasferimento nel territorio nazionale, salvo quelle richiamate nella presente legge.
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