Art. 21

LEGGE 29 giugno 1951, n. 489

In vigore dal 22 lug 1951
La presente legge ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1951. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 giugno 1951 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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