Art. 19

LEGGE 29 giugno 1951, n. 489

In vigore dal 22 lug 1951
Le disposizioni che regolano la misura del trattamento economico di missione e di trasferimento del personale statale si applicano anche ai segretari provinciali e ai segretari comunali. Il trattamento economico per missione e per trasferimento del personale di ruolo e non di ruolo, compresi i salariati, degli Enti locali, degli Enti parastatali e in genere degli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, e degli Enti ed Istituti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato contribuisca in via ordinaria, non può comunque eccedere quello stabilito per i dipendenti civili dello Stato di gruppo e di grado o di categoria parificabile.
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