Art. 15

LEGGE 29 giugno 1951, n. 489

In vigore dal 22 lug 1951
Il personale trasferito che, per riconosciuta impossibilità di trovare l'abitazione nella nuova sede di servizio, trasferisca la famiglia, i mobili e le masserizie in comune viciniore, è ammesso ugualmente a fruire delle indennità e rimborsi inerenti al trasferimento, purchè la distanza dalla casa municipale del comune viciniore alla nuova sede di servizio non superi i trenta chilometri. Il successivo trasferimento nella sede di servizio, purchè effettuato entro il termine di cui all'ultimo comma del precedente , dà diritto al rimborso delle spese di viaggio delle persone di famiglia e di trasporto del mobilio e delle masserizie.
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