Art. 15 · LEGGE 29 giugno 1951, n. 489

Art. 15

LEGGE 29 giugno 1951, n. 489

In vigore dal 22 lug 1951
Il personale trasferito che, per riconosciuta impossibilità di trovare l'abitazione nella nuova sede di servizio, trasferisca la famiglia, i mobili e le masserizie in comune viciniore, è ammesso ugualmente a fruire delle indennità e rimborsi inerenti al trasferimento, purchè la distanza dalla casa municipale del comune viciniore alla nuova sede di servizio non superi i trenta chilometri. Il successivo trasferimento nella sede di servizio, purchè effettuato entro il termine di cui all'ultimo comma del precedente , dà diritto al rimborso delle spese di viaggio delle persone di famiglia e di trasporto del mobilio e delle masserizie.
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