Art. 19 · LEGGE 29 giugno 1951, n. 489

Art. 19

LEGGE 29 giugno 1951, n. 489

In vigore dal 22 lug 1951
Le disposizioni che regolano la misura del trattamento economico di missione e di trasferimento del personale statale si applicano anche ai segretari provinciali e ai segretari comunali. Il trattamento economico per missione e per trasferimento del personale di ruolo e non di ruolo, compresi i salariati, degli Enti locali, degli Enti parastatali e in genere degli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, e degli Enti ed Istituti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato contribuisca in via ordinaria, non può comunque eccedere quello stabilito per i dipendenti civili dello Stato di gruppo e di grado o di categoria parificabile.
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