Art. 8
LEGGE 29 giugno 1951, n. 489
In vigore dal 22 lug 1951
Per i viaggi inerenti alle missioni o trasferte è ammesso l'uso dei treni rapidi che abbiano la classe spettante a norma del successivo .
Per i viaggi sulle ferrovie dello Stato inerenti alle missioni o ai trasferimenti sono ammesse le deviazioni risultanti dall'orario ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1951-06-29;489#art-8