Art. 8

LEGGE 29 giugno 1951, n. 489

In vigore dal 22 lug 1951
Per i viaggi inerenti alle missioni o trasferte è ammesso l'uso dei treni rapidi che abbiano la classe spettante a norma del successivo . Per i viaggi sulle ferrovie dello Stato inerenti alle missioni o ai trasferimenti sono ammesse le deviazioni risultanti dall'orario ufficiale.
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