Art. 3
LEGGE 29 giugno 1951, n. 489
In vigore dal 22 lug 1951
Le distanze di cui ai precedenti si misurano tra le stazioni ferroviarie di partenza e quella del luogo in cui la missione è stata compiuta. Se la stazione e situata fuori dal centro abitato o località isolata si aggiunge la distanza intercorrente tra la stazione e quel centro abitato o località.
In modo analogo si computano le distanze per i viaggi compiuti con altri servizi di linea.
Per i viaggi compiuti con mezzi diversi da quelli cui di sopra le distanze si computano dalla casa municipale del comune dove è la sede dell'ufficio (o caserma, impianto, scuola, stazione, ecc.) o dalla sede dell'ufficio, se questo si trovi in una frazione o località isolata.
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