Art. 2

LEGGE 29 giugno 1951, n. 489

In vigore dal 22 lug 1951
Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore, la indennità di missione spetta nelle seguenti misure per ciascuna ora intera, non computandosi le frazioni di ora: Ore notturne comprese Ore tra diurne le ore 22 e le 5 Lire Lire grado 1, 2° e 3°.......................... 187 250 grado 4° o 1° del personale delle Ferrovie dello Stato............................. 156 208 grado 5° o 2° del personale delle Ferrovie dello Stato............................. grado 6° o 3° del personale delle Ferrovie 131 175 dello Stato............................. grado 7° o 4° del personale delle Ferrovie dello Stato............................. grado 8° o 5° del personale delle Ferrovie 115 154 dello Stato............................. grado 9° o 6° del personale delle Ferrovie dello Stato............................. grado 10° o 7° e 8° del personale delle Ferrovie dello Stato.................... 87 116 grado 11° o 9° del personale delle Ferro- vie dello Stato e personale non di ruolo di 1ª e 2ª categoria.................... grado 12° e 13° o 10° del personale delle Ferrovie dello Stato e personale non di ruolo di 3ª categoria................... 75 100 Commessi capi, primi commessi, commessi, agenti capi tecnici, uscieri capi, agen- ti tecnici e personale subalterno con altre qualifiche equiparate o gradi 11° e 12° del personale delle Ferrovie dello Stato o commessi e primi commessi di ta- bella B, allegato I, al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e sala- riati di ruolo con qualifiche di incari- cati stabili superiori e incaricati..... 66 91 Uscieri capi e uscieri, inservienti e personale subalterno con altre qualifi- che equiparate o agenti ausiliari avven- tizi e diurnisti dell'Amministrazione delle poste e telegrafi nonche commessi del quadro speciale allegato II al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, del- l'Azienda medesima, o gradi 13° e 14° del personale delle Ferrovie dello Stato e tutto il rimanente personale salariato di ruolo e non di ruolo................. 62 83 Marescialli delle Forze armate e gradi corrispondenti dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato.... 78 104 Sergenti maggiori e sergenti dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato.... 68 91 Caporali maggiori, caporali e soldati dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi organizzati militarmente al servi- zio dello Stato......................... 56 75 L'indennità non è dovuta per le missioni o le trasferte diurne di durata inferiore alle cinque ore. Agli effetti del computo di detto termine si sommano i periodi di durata delle missioni effettuate nel medesimo giorno. Non spetta l'indennità per le missioni compiute nell'ambito del centro abitato sede dell'ufficio o in località distanti meno di otto chilometri e collegate con la sede dell'ufficio da regolari servizi di linea, salva la corresponsione delle indennità e rimborsi di spese di cui ai successivi . Al titolare di un ufficio che sia incaricato della reggenza o supplenza anche di altro ufficio in località distante dal primo non più di otto chilometri spetta, per ogni giornata intera di presenza nella sede di reggenza o della supplenza, una indennità di missione pari a cinque volte la misura oraria prevista nell' per il grado corrispondente. Detta indennità è comprensiva delle spese di trasporto, quando vi siano regolari servizi di linea.
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