Art. 10 · LEGGE 29 giugno 1951, n. 489

Art. 10

LEGGE 29 giugno 1951, n. 489

In vigore dal 22 lug 1951
In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio in ferrovia, sui piroscafi e su gli altri mezzi di trasporto in servizio di linea, è liquidata una somma pari al 20 per cento di dette spese, con esclusione di quelle relative al supplemento rapido e all'uso delle carrozze letto. Per i viaggi compiuti gratuitamente sulle linee ferroviarie o sulle strade ordinarie compete una indennità chilometrica di lire 1, 20, 0,80 e 0,50 ai dipendenti ammessi a viaggiare sulle ferrovie rispettivamente in prima, in seconda e in terza classe. Per il personale militare il 20 per cento va calcolato sul costo del biglietto ferroviario di cui alla tariffa n. 5 annessa all'orario ufficiale.
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