Art. 15
LEGGE 10 aprile 1951, n. 287
In vigore dal 4 lug 1998
(Accertamenti della Commissione comunale).
Gli elenchi sono dalla Commissione comunale compilati e integrati con la iscrizione di ufficio di tutti coloro che risultano essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, non più tardi dei trenta giorni successivi allo scadere del termine di sessanta giorni stabilito nell'articolo precedente.
Durante detto termine la Commissione comunale accerta per ognuno degli iscritti il concorso delle condizioni richieste per la iscrizione, operando le necessarie modificazioni.
Gli elenchi completi sono trasmessi dal sindaco al presidente del tribunale del mandamento nella cui circoscrizione il Comune è compreso, entro i primi dieci giorni del mese successivo al loro completamento. (13)
13a
Storico versioni
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