Art. 11

LEGGE 10 aprile 1951, n. 287

In vigore dal 30 mar 1978
(Carattere obbligatorio dell'ufficio - Condizione giuridica del giudice popolare). L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive . I giudici popolari delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, durante il tempo della sessione in cui prestano servizio effettivo, sono parificati rispettivamente ai giudici di grado sesto e ai consiglieri di Corte di appello nell'ordine delle precedenze nelle funzioni e cerimonie pubbliche.
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LEGGE 10 aprile 1951, n. 287 (Art. 11 Riordinamento dei giudizi di Assise.) — Testo vigente | Portale Normativo