Art. 11
LEGGE 10 aprile 1951, n. 287
In vigore dal 30 mar 1978
(Carattere obbligatorio dell'ufficio
- Condizione giuridica del giudice popolare).
L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive
.
I giudici popolari delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, durante il tempo della sessione in cui prestano servizio effettivo, sono parificati rispettivamente ai giudici di grado sesto e ai consiglieri di Corte di appello nell'ordine delle precedenze nelle funzioni e cerimonie pubbliche.
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