Art. 7

LEGGE 10 aprile 1951, n. 287

In vigore dal 25 ott 1989
(Sessioni della corte di assise e della corte di assise di appello). 1. La corte di assise e la corte di assise di appello tengono quattro sessioni annuali della durata di tre mesi. I dibattimenti vengono conclusi dallo stesso collegio anche dopo la scadenza della sessione nel corso della quale sono stati iniziati. 2. Il presidente della corte di appello per particolari esigenze organizzative, sentito il procuratore generale, può disporre che singoli dibattimenti siano tenuti in luoghi diversi da quello di normale convocazione della corte di assise e della corte di assise di appello, nell'ambito del rispettivo territorio
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