Art. 10
LEGGE 10 aprile 1951, n. 287
In vigore dal 22 mag 1951
(Requisiti del giudici popolari delle Corti di assise di appello).
I giudici popolari delle Corti d'assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
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