Art. 14

LEGGE 10 aprile 1951, n. 287

In vigore dal 22 mag 1951
(Invito ad iscriversi negli elenchi dei giudici popolari). Per la formazione degli elenchi preveduti nell'articolo precedente, il sindaco di ciascun Comune, entro il termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge, invita con pubblico manifesto tutti coloro che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli e non si trovino nelle condizioni di cui all', a chiedere, non oltre i sessanta giorni successivi, di essere iscritti nei rispettivi elenchi dei giudici popolari di Corte di assise o di Corte di assise di appello.
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