Art. 18

LEGGE 10 aprile 1951, n. 287

In vigore dal 4 lug 1998
(Formazione dell'albo definitivo di giudici popolari di Corte di assise e di Corte di assise di appello). Decorso il termine di cui al primo comma dell', gli elenchi dei giudici popolari di corte di assise e di corte di assise di appello, i verbali ed i reclami sono trasmessi rispettivamente al presidente del tribunale del luogo ove ha sede la corte di assise e al presidente del tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello. Il presidente, ricevuti gli elenchi, i verbali ed I reclami, sentiti il procuratore della Repubblica e il presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, assunte, qualora occorra, le opportune informazioni, procede, con la partecipazione di due giudici e nel termine di un mese, alle operazioni seguenti: 1) rivede e controlla gli elenchi in base agli elementi raccolti ai sensi degli articoli precedenti; 2) decide, previa comunicazione alla parte interessata, sui reclami iscrivendo o cancellando i nomi di coloro che furono omessi ovvero iscritti indebitamente; 3) forma gli albi definitivi dei giudici popolari di Corte di assise e rispettivamente di Corte di assise di appello secondo l'ordine alfabetico e con numerazione progressiva, unificando gli elenchi dei vari mandamenti; 4) approva gli albi con decreto, (13) 13a
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LEGGE 10 aprile 1951, n. 287 (Art. 18 Riordinamento dei giudizi di Assise.) — Testo vigente | Portale Normativo