Art. 19
LEGGE 10 aprile 1951, n. 287
In vigore dal 4 lug 1998
(Pubblicazione degli albi e reclami).
Gli albi, formati a norma dell'articolo precedente unitamente ai decreti che li approvano sottoscritti dai presidenti dei rispettivi Tribunali sono pubblicati in ciascun Comune per la parte che lo riguarda mediante affissione per dieci giorni nell'albo pretorio e pubblico manifesto.
Nel termine di cui al 20 comma dell', ogni cittadino di età maggiore può ricorrere alla Corte di appello per le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni.
Il ricorso è depositato nella cancelleria della tribunale, dalla quale deve essere immediatamente trasmesso a quella della Corte di appello. (13)
13a
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