Art. 16
LEGGE 10 aprile 1951, n. 287
In vigore dal 4 lug 1998
(Formazione della Commissione mandamentale
e operazioni ad essa demandate).
Entro la seconda metà del mese in cui ha ricevuto gli elenchi, il presidente del tribunale convoca nel capoluogo del mandamento una Commissione da lui presieduta e formata, da tutti i sindaci dei Comuni del mandamento stesso o da consiglieri da loro delegati.
Qualora le rappresentanze comunali di uno o più Comuni del mandamento siano disciolte, intervengono alle riunioni i rispettivi commissari governativi o loro delegati. (13)
13a
La Commissione mandamentale, assunte le opportune informazioni, accerta per ognuna delle persone comprese negli elenchi il concorso delle condizioni richieste per l'assunzione dell'ufficio di giudice popolare, e compila nei trenta giorni successivi alla convocazione:
a) l'elenco di tutte le persone del mandamento, che hanno i requisiti per assumere l'ufficio di giudice popolare nelle Corti di assise;
b) l'elenco di tutte le persone del mandamento, che hanno i requisiti per assumere l'ufficio di giudice popolare nelle Corti di assise di appello.
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