Art. 16

LEGGE 10 aprile 1951, n. 287

In vigore dal 4 lug 1998
(Formazione della Commissione mandamentale e operazioni ad essa demandate). Entro la seconda metà del mese in cui ha ricevuto gli elenchi, il presidente del tribunale convoca nel capoluogo del mandamento una Commissione da lui presieduta e formata, da tutti i sindaci dei Comuni del mandamento stesso o da consiglieri da loro delegati. Qualora le rappresentanze comunali di uno o più Comuni del mandamento siano disciolte, intervengono alle riunioni i rispettivi commissari governativi o loro delegati. (13) 13a La Commissione mandamentale, assunte le opportune informazioni, accerta per ognuna delle persone comprese negli elenchi il concorso delle condizioni richieste per l'assunzione dell'ufficio di giudice popolare, e compila nei trenta giorni successivi alla convocazione: a) l'elenco di tutte le persone del mandamento, che hanno i requisiti per assumere l'ufficio di giudice popolare nelle Corti di assise; b) l'elenco di tutte le persone del mandamento, che hanno i requisiti per assumere l'ufficio di giudice popolare nelle Corti di assise di appello.
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