Art. 17

LEGGE 10 aprile 1951, n. 287

In vigore dal 4 lug 1998
(Pubblicazione degli elenchi e reclami). Gli elenchi compilati dalla Commissione mandamentale sono sottoscritti dal presidente del tribunale e resi noti non più tardi del 15 del mese successivo alla chiusura delle operazioni prevedute nell'articolo precedente in ogni Comune per la parte che lo riguarda mediante affissione, per dieci giorni, nell'albo pretorio e pubblico manifesto. (13) 13a Ogni cittadino di età maggiore può presentare reclamo contro le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni entro il termine di 15 giorni dall'affissione nell'albo pretorio. Il reclamo, in carta esente da bollo, è presentato nella cancelleria della tribunale. (13) 13a
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LEGGE 10 aprile 1951, n. 287 (Art. 17 Riordinamento dei giudizi di Assise.) — Testo vigente | Portale Normativo