Art. 12

LEGGE 10 aprile 1951, n. 287

In vigore dal 9 ott 2010
(Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare). Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare: a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; b) gli appartenenti ... a qualsiasi organo di polizia, anche, se non dipende dallo Stato in attività di servizio; c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
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