Art. 12
LEGGE 10 aprile 1951, n. 287
In vigore dal 9 ott 2010
(Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare).
Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
b) gli appartenenti
...
a qualsiasi organo di polizia, anche, se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
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