Art. 8

LEGGE 10 aprile 1951, n. 287

In vigore dal 26 nov 1987
(Nomina dei magistrati componenti le corti di assise e le corti di assise di appello). La nomina del presidente e degli altri magistrati che compongono le corti di assise e le corti di assise di appello è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura e con efficacia per il periodo in esse indicato; decorso tale periodo, la nomina è tuttavia prorogata sino a che non venga effettuata una nuova nomina. Con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente sono nominati un presidente e un magistrato supplenti per ogni corte di assise o corte di assise di appello. Quando mancano o sono impediti anche i magistrati supplenti delle corti di assise e delle corti di assise di appello, la sostituzione può essere disposta con decreto motivato del presidente della corte di appello, sentito il procuratore generale presso la corte stessa, se ricorrono motivi di particolare urgenza.
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