Art. 3

LEGGE 10 aprile 1951, n. 287

In vigore dal 27 set 1987
(Composizione delle corti di assise). La corte di assise è composta: a) di un magistrato del distretto scelto, tra quelli aventi funzioni di appello, che la presiede o, in mancanza o per indisponibilità, tra quelli aventi qualifica non inferiore a magistrato di appello; b) di un magistrato del distretto avente le funzioni di magistrato di tribunale; c) di sei giudici popolari
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