Art. 3
LEGGE 10 aprile 1951, n. 287
In vigore dal 27 set 1987
(Composizione delle corti di assise).
La corte di assise è composta:
a) di un magistrato del distretto scelto, tra quelli aventi funzioni di appello, che la presiede o, in mancanza o per indisponibilità, tra quelli aventi qualifica non inferiore a magistrato di appello;
b) di un magistrato del distretto avente le funzioni di magistrato di tribunale;
c) di sei giudici popolari
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