Art. 4

LEGGE 10 aprile 1951, n. 287

In vigore dal 27 set 1987
(Composizione delle corti di assise di appello). La corte di assise di appello è composta: a) di un magistrato con funzioni di presidente di sezione della corte di appello o, in mancanza o per indisponibilità, di un magistrato avente qualifica non inferiore a magistrato di appello dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, che la presiede; b) di un magistrato della corte di appello; c) di sei giudici popolari
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