Art. 4
LEGGE 10 aprile 1951, n. 287
In vigore dal 27 set 1987
(Composizione delle corti di assise di appello).
La corte di assise di appello è composta:
a) di un magistrato con funzioni di presidente di sezione della corte di appello o, in mancanza o per indisponibilità, di un magistrato avente qualifica non inferiore a magistrato di appello dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, che la presiede;
b) di un magistrato della corte di appello;
c) di sei giudici popolari
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1951-04-10;287#art-4