Art. 19

Rimessione al collegio

In vigore dal 15 ott 1950
Il testo dell'art. 189 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 189 (Rimessione al collegio). - Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell'art. 187 o dell'art. 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, e a indicare le eventuali modificazioni che ritengono di dover apportare alle conclusioni già prese. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi dell'art. 187, secondo e terzo comma. "La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'art. 187, secondo e terzo comma".
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urn:nir:stato:legge:1950-07-14;581#art-19

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