Art. 16

Precisazione e modificazione delle conclusioni

In vigore dal 15 ott 1950
Il testo dell'art. 183 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 183 (Prima udienza di trattazione). - Nella prima udienza di trattazione le parti possono precisare e, quando occorre, modificare le domande, eccezioni e conclusioni formulate nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta. "Il giudice richiede alle parti gli schiarimenti necessari e indica loro le questioni rilevabili d'ufficio, delle quali ritiene opportuna la trattazione".
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urn:nir:stato:legge:1950-07-14;581#art-16

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Precisazione e modificazione delle conclusioni (Art. 16 Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile.) — Testo vigente | Portale Normativo