Art. 16
Precisazione e modificazione delle conclusioni
In vigore dal 15 ott 1950
Il testo dell'art. 183 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 183 (Prima udienza di trattazione). - Nella prima udienza di trattazione le parti possono precisare e, quando occorre, modificare le domande, eccezioni e conclusioni formulate nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta.
"Il giudice richiede alle parti gli schiarimenti necessari e indica loro le questioni rilevabili d'ufficio, delle quali ritiene opportuna la trattazione".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1950-07-14;581#art-16