Art. 18
Provvedimenti del giudice istruttore
In vigore dal 15 ott 1950
Il testo dell'art. 187 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 187 (Provvedimenti del giudice istruttore).
Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio.
"Può rimettere le parti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio.
"Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito.
"Se ritiene che siano ammissibili e rilevanti, ammette i mezzi di prova proposti dalle parti, ordina gli altri mezzi che può disporre d'ufficio, tranne quelli riservati al collegio, e a meno che non ritenga opportuno rimettere le parti al collegio per la sola decisione della questione relativa alla ammissibilità o alla rilevanza dei predetti mezzi di prova. In tal caso il giudice assegna alle parti termini per la comunicazione di memorie. Per la decisione del collegio si osservano i commi sesto e settimo dell'art. 178.
"Il giudice dà ogni altra disposizione relativa al processo".
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