Art. 22

Condanna generica - Provvisionale

In vigore dal 15 ott 1950
Il testo dell'art. 278 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "(Art. 278 (Condanna generica - Provvisionale). - Quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione. "In tal caso il collegio, con la stessa sentenza e sempre su istanza di parte, può altresì condannare il debitore al pagamento di una provvisionale, nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova".
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urn:nir:stato:legge:1950-07-14;581#art-22

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Condanna generica - Provvisionale (Art. 22 Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile.) — Testo vigente | Portale Normativo