Art. 21
Chiamata di un terzo per ordine del giudice
In vigore dal 15 ott 1950
Il testo dell'art. 270 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 270 (Chiamata di un terzo per ordine del giudice). - La chiamata di un terzo nel processo a norma dell'art. 107 può essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore per una udienza che all'uopo egli fissa.
"Se nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo, il giudice istruttore dispone con ordinanza non impugnabile la cancellazione della causa dal ruolo".
Storico versioni
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