Art. 26

Integrazione dei provvedimenti istruttori

In vigore dal 15 ott 1950
Il testo dell'art. 289 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 289 (Integrazione dei provvedimenti istruttori). - I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell'udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte o d'ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall'udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte. "L'integrazione è disposta dal presidente del collegio nel caso di provvedimento collegiale e dal giudice istruttore negli altri casi, con decreto che è comunicato a tutte le parti a cura del cancelliere".
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urn:nir:stato:legge:1950-07-14;581#art-26

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