Art. 17

Nuove deduzioni e produzioni davanti all'istruttore

In vigore dal 15 ott 1950
Il testo dell'art. 184 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 184 (Nuove deduzioni e produzioni davanti all'istruttore). - Durante l'ulteriore corso del giudizio davanti al giudice istruttore, e finché questi non abbia rimesso la causa al collegio, le parti, salvo applicazione, se del caso, delle disposizioni dell'art. 92 in ordine alle spese, possono modificare le domande, eccezioni e conclusioni precedentemente formulate, produrre nuovi documenti, chiedere nuovi mezzi di prova e proporre nuove eccezioni che non siano precluse da specifiche disposizioni di legge".
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Nuove deduzioni e produzioni davanti all'istruttore (Art. 17 Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile.) — Testo vigente | Portale Normativo