Art. 15
Mancata comparizione delle parti
In vigore dal 15 ott 1950
Il testo dell'art. 181 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 181 (Mancata comparizione delle parti). - Se nessuna delle parti comparisce nella, prima udienza davanti al giudice istruttore, questi fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
"Se l'attore costituito non comparisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'attore. Se questi non comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata, dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo".
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