Art. 14
Forma della trattazione
In vigore dal 15 ott 1950
Il testo dell'art. 180 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 180 (Forma della trattazione). - La trattazione della causa davanti al giudice istruttore è orale. Il giudice, tuttavia, può autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma dell'art. 170, rinviando l'udienza di trattazione.
"Della trattazione della causa si redige processo verbale, nel quale si inseriscono le conclusioni delle parti e i provvedimenti che il giudice pronunzia in udienza".
Storico versioni
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