Art. 14

Forma della trattazione

In vigore dal 15 ott 1950
Il testo dell'art. 180 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 180 (Forma della trattazione). - La trattazione della causa davanti al giudice istruttore è orale. Il giudice, tuttavia, può autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma dell'art. 170, rinviando l'udienza di trattazione. "Della trattazione della causa si redige processo verbale, nel quale si inseriscono le conclusioni delle parti e i provvedimenti che il giudice pronunzia in udienza".
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urn:nir:stato:legge:1950-07-14;581#art-14

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