Art. 9

Nullità della citazione

In vigore dal 15 ott 1950
Il testo dell'art. 164 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 164 (Nullità della citazione). - La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 163, o se è stato assegnato un termine a comparire minore di quello stabilito dalla legge. La citazione è altresì nulla se manchi l'indicazione della data dell'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore. La nullità è rilevata d'ufficio dal giudice, quando il convenuto non si è costituito in giudizio. "La costituzione del convenuto sana ogni vizio della citazione, ma restano salvi i diritti anteriormente quesiti nei casi richiamati nel comma precedente".
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urn:nir:stato:legge:1950-07-14;581#art-9

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