Art. 8

Termini per comparire

In vigore dal 15 ott 1950
Tra l'art. 163 e l'art. 164 del Codice di procedura civile è inserito il seguente articolo: "Art. 163-bis (Termini per comparire). - Tra il giorno della notificazione della citazione e quello della comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori: di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova nella circoscrizione del tribunale adito; di quaranta giorni, se il luogo della notificazione si trova fuori della circoscrizione del tribunale, ma entro quella della corte di appello dalla quale dipende; di sessanta giorni, se il luogo della notificazione si trova nella circoscrizione di altra corte di appello; di novanta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Stati europei o in territori posti nel bacino del Mediterraneo; di centottanta giorni, se il luogo della notificazione si trova in altro Stato o in altro territorio soggetto alla sovranità italiana, e quando la notificazione è eseguita a norma dell'art. 150. "Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma. "Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente".
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urn:nir:stato:legge:1950-07-14;581#art-8

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