Art. 5

Separazione di cause

In vigore dal 15 ott 1950
Il testo degli articoli 103 e 104 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 103 (Litisconsorzio facoltativo). - Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni. "Il giudice può disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la separazione delle cause, se vi è istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo, e può rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza". "Art. 104 (Pluralità di domande contro la stessa parte).- Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purchè sia osservata la norma dell' secondo comma. "È applicabile la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente".
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