Art. 3

Riassunzione della causa

In vigore dal 15 ott 1950
Il testo dell' del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente: " (Riassunzione della causa). - Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella sentenza dal giudice e in mancanza in quello di sei mesi dalla comunicazione della sentenza di regolamento o della sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice. "Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue".
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urn:nir:stato:legge:1950-07-14;581#art-3

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Riassunzione della causa (Art. 3 Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile.) — Testo vigente | Portale Normativo