Art. 3
Riassunzione della causa
In vigore dal 15 ott 1950
Il testo dell' del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
" (Riassunzione della causa). - Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella sentenza dal giudice e in mancanza in quello di sei mesi dalla comunicazione della sentenza di regolamento o della sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.
"Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue".
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Prourn:nir:stato:legge:1950-07-14;581#art-3