Art. 4
Ordinanza sulla ricusazione
In vigore dal 15 ott 1950
Il testo dell'art. 54 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 54 (Ordinanza sulla ricusazione). - L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.
"La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'.
"L'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e condanna la parte o il difensore che l'ha proposta a una pena pecuniaria non superiore a lire cinquemila.
"Dell'ordinanza è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi".
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