Art. 24
Ulteriore istruzione della causa
In vigore dal 15 ott 1950
Il testo dell'art. 280 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 280 (Contenuto e disciplina dell'ordinanza del collegio). - Con la sua ordinanza il collegio fissa la udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore o davanti a sè nel caso previsto nell'articolo seguente.
"Il cancelliere inserisce l'ordinanza nel fascicolo di ufficio e ne da tempestiva comunicazione alle parti a norma dell'art. 176 secondo comma.
"Per effetto dell'ordinanza, il giudice istruttore è investito di tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della causa".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1950-07-14;581#art-24