Art. 20
LEGGE 10 novembre 1949, n. 805
In vigore dal 27 nov 1949
Fermo restando il pagamento dell'imposta, straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali iscritta provvisoriamente a, ruolo nella misura prevista dall'art. 77 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, il debito di imposta residuato al 1 luglio 1949 è ripartito in trenta rate bimestrali uguali, con scadenza della prima al 10 agosto 1949.
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