Art. 14

LEGGE 10 novembre 1949, n. 805

In vigore dal 27 nov 1949
L'assorbimento di cui all' deve essere chiesti dagli interessati all'Ufficio del registro, al quale è presentata, la denunzia di successione. Per le successioni già aperte alla data di entrata in vigore della presente legge, la relativa domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore, della legge medesima, per l'imposta, straordinaria, già iscritta a ruolo, e di sei mesi dalla scadenza della prima rata de ruolo, per l'imposta straordinaria iscritta posteriori niente. Per le successioni che si aprono dopo l'entrata in vigore della presente legge, la, domanda diretta, ad ottenere l'assorbimento deve essere fatta, a pena di decadenza, nella prima denuncia di successione per l'imposta straordinaria, già iscritta a ruolo all'epoca, della presentazione della denunzia stessa, e nel termine di sei mesi dalla scadenza della prima, rata, del ruolo, per l'imposta straordinaria iscritta, dopo la presentazione della prima denunzia di successione. Entro sessanta giorni da quello in cui l'accertamento della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio si è reso definitivo, il contribuente, che ha ottenuto i benefici previsti nei precedenti articoli per un, importo superiore a quello dell'imposta straordinaria accertata in via definitiva, deve presentare all'Ufficio del registro un certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante l'ammontare dell'imposta, straordinaria definitivamente accertata. In caso di omissione, il contribuente soggiace ad una, pena pecuniaria pari al doppio della maggiore imposta portata in deduzione. Alla domanda, con cui il contribuente chiede per la prima volta l'assorbimento in rapporto alla imposta straordinaria progressiva, deve essere unito un certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette contenente la descrizione dei cespiti sui quali detta imposta è stata liquidata. Alle eventuali domande successive deve essere unito un certificato attestante le variazioni che siano intervenute nei cespiti suddetti.
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LEGGE 10 novembre 1949, n. 805 (Art. 14 Modificazioni al decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, portante disposizioni per le imposte straordinarie sul patrimonio.) — Testo vigente | Portale Normativo