Art. 10

LEGGE 10 novembre 1949, n. 805

In vigore dal 27 nov 1949
Nel decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, dopo l'art. 62, viene inserito il seguente art. 62-bis: "Indipendentemente dal riscatto di ufficio previsto dall'art. 54, l'Intendenza, di finanza, quando, in assenza di beni immobili capaci di garantire la riscossione della imposta, straordinaria, progressiva sul patrimonio, abbia, motivo di ritenere che il contribuente possa sottrarsi al pagamento, dell'imposta medesima, può domandare all'autorità giudiziaria, competente a norma, dell'art. 672 del Codice di procedura civile il sequestro conservativo di somme e di beni mobili di pertinenza, dei contribuenti anche se dati in cauzione. "Il sequestro d'azienda non può essere concesso se non sentito il debitore. "Al sequestro conservativo di cui ai presente articolo non sono applicabili le disposizioni degli articoli 674 e 675 del Codice di procedura civile. "Nel giudizio di convalida spetta al contribuente di fornire la prova che il credito dell'Amministrazione è assistito da idonee garanzie".
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