Art. 9

LEGGE 10 novembre 1949, n. 805

In vigore dal 27 nov 1949
Entro il termine di due mesi dalla entrata in vigore della presente legge i contribuenti che abbiano presentato più dichiarazioni, frazionando fra queste il patrimonio posseduto alla data del 28 marzo 1947, sono tenuti a presentare un'unica, dichiarazione complessiva all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, richiamandovi le dichiarazioni già prodotte. Ove il contribuente non ottemperi all'obbligo previsto nel comma precedente, è soggetto ad una sopratassa pari alla differenza, fra l'imposta definitivamente liquidata sull'intero patrimonio e quella liquidata in complesso sulla base delle dichiarazioni frazionate.
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