Art. 8

LEGGE 10 novembre 1949, n. 805

In vigore dal 27 nov 1949
Il riscatto dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, dovuta per maggiori accertamenti in confronto della dichiarazione, deve essere chiesto entro il perentorio termine di trenta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, e il relativo importo versato in Tesoreria nei trenta giorni successivi a quello della notifica, della liquidazione. Compete in tal caso un abbuono dell'interesse composto dell'8 per cento in ragione d'anno sull'importo complessivo di tutte le rate di imposta straordinaria ancora da scadere. Qualora il contribuente contesti l'avviso di accertamento, il riscatto viene liquidato sul valore che la, finanza avrebbe facoltà di iscrivere provvisoriamente a ruolo. L'importo del riscatto dell'imposta liquidata in relazione al maggiore valore definitivamente stabilito in sede contenziosa deve essere versato nei trenta giorni dalla notificazione della relativa liquidazione. Il riscatto è ammesso se l'imposta è riscuotibile in un numero di rate superiore a sei. Si applicano ai riscatti previsti nel presente articolo le disposizioni contenute nei comuni quarto e quinto dell'art. 539 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 23/11/1949, n. 269 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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