Art. 4

LEGGE 10 novembre 1949, n. 805

In vigore dal 27 nov 1949
Il secondo comma dell' del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente: "Nel caso in cui il canone sia, stabilito in natura, viene assoggettato alla imposta il valore che, per convenzione o per legge, gli sarebbe stato attribuito, qualora, si fosse dovuto procedere, al riscatto alla data del 28 marzo 1947".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1949-11-10;805#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo