Art. 2
LEGGE 10 novembre 1949, n. 805
In vigore dal 27 nov 1949
L'ultimo comma, dell' del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:
"Le aree fabbricabili ed i boschi si valutano in base ai valori medi del periodo 1 luglio 1946-31 marzo 1947, determinati caso per caso".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1949-11-10;805#art-2