Art. 16
LEGGE 10 novembre 1949, n. 805
In vigore dal 27 nov 1949
Gli enti e le società costituiti all'estero sono soggetti alla imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, limitatamente al capitale comunque investito od esistente nello Stato, con deduzione dell'ammontare delle partecipazioni alla, società o ente, che risultino accertate al nome di persone fisiche. L'imposta a carico della società o dell'ente si applica con aliquote corrispondenti ad un terzo di quelle dell'art. 31 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, con il massimo del 15 per cento.
L'ultimo comma dell'art. 70 del predetto decreto è soppresso, salvo conquaglio dell'imposta straordinaria proporzionale eventualmente già liquidata con quella dovuta ai sensi del primo comma.
Le dichiarazioni comunque già presentate ai sensi dell'art. 76, terzo comma, del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, sono valide agli effetti dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. Tuttavia le società e gli enti costituiti all'estero possono dichiarare, entro il termine di quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il capitale investito od esistente in Italia e l'ammontare delle partecipazioni accertate o accertabili a nome di persone fisiche.
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