Art. 21
LEGGE 10 novembre 1949, n. 805
In vigore dal 27 nov 1949
L'art. 78 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente "L'Amministrazione finanziaria, ha, la, facoltà di iscrivere a ruolo l'imposta, straordinaria liquidata in base all'imponibile dichiarato dal contribuente, o - quando la dichiarazione non è richiesta - tenendo conto dell'imponibile in base al quale è liquidata, a titolo provvisorio, l'imposta straordinaria, progressiva sul patrimonio, salvo conguaglio, in entrambi i casi, sulle risultanze dell'accertamento definitivo.
"L'imposta inscritta, a titolo provvisorio o definitivo, in ruoli, la cui riscossione s'inizia dopo la rata dell'agosto 1949, è ripartita in quote uguali nelle rate residue sino al 10 giugno 1954. "L'imposta inscritta, in ruoli, la cui riscossione si inizia dopo la scadenza, della rata del giugno 1954, è riscossa, in sei rate bimestrali uguali, con la maggiorazione del 2 per cento dell'importo di ciascuna rata".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1949-11-10;805#art-21