Art. 23
LEGGE 10 novembre 1949, n. 805
In vigore dal 27 nov 1949
L'art. 82 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:
"I contribuenti possono versare in Tesoreria, in unica soluzione con l'abbuono dell'interesse composto del 7 per cento, in ragione d'anno, l'importo complessivo di tutte le rate d'imposta straordinaria ancora, da, scadere.
"Il riscatto può essere, chiesto tanto per l'importo accertato in via provvisoria, quanto per quello accertato in via definitiva.
"Il riscatto dell'intero ammontare dell'imposta deve essere domandato al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro il giorno 10 del mese precedente a quello della scadenza della, prima rata di imposta ed il versamento in Tesoreria deve essere effettuato entro il mese di scadenza della, rata, stessa.
"I riscatti successivi devono essere domandati entro il 30 aprile di ciascun anno, con effetto dalla rata scadente nell'agosto successivo, ed il versamento in Tesoreria deve essere effettuato entro il 31 maggio dell'anno in cui la, domanda, è presentata.
"Non è ammesso il riscatto delle sole ultime sei rate bimestrali. "In tutti i casi di versamento diretto in Tesoreria, non compete alcun aggio all'esattore ed al ricevitore provincia le.
"Sono altresì applicabili le norme degli articoli 54 e 55".
Storico versioni
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