Art. 26

LEGGE 10 novembre 1949, n. 805

In vigore dal 27 nov 1949
Ai soli fini della pubblicità degli accertamenti entro il 30 giugno di ogni anno, e sino ad esaurimento, sono pubblicati, per la, durata di quindici giorni, nell'albo pretorio del Comune capoluogo di provincia, gli elenchi degli accertamenti provvisori e definitivi. Gli elenchi debbono contenere l'indicazione delle generalità e del domicilio, fiscale del contribuente; dell'ammontare del patrimonio netto accertato e di quello del patrimonio tassabile; delle modalità di pagamento.
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