Art. 26 · LEGGE 10 novembre 1949, n. 805

Art. 26

LEGGE 10 novembre 1949, n. 805

In vigore dal 27 nov 1949
Ai soli fini della pubblicità degli accertamenti entro il 30 giugno di ogni anno, e sino ad esaurimento, sono pubblicati, per la, durata di quindici giorni, nell'albo pretorio del Comune capoluogo di provincia, gli elenchi degli accertamenti provvisori e definitivi. Gli elenchi debbono contenere l'indicazione delle generalità e del domicilio, fiscale del contribuente; dell'ammontare del patrimonio netto accertato e di quello del patrimonio tassabile; delle modalità di pagamento.
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